Informazioni per le aziende legge 68/99

I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in base all'articolo 1 della legge 68/99.


Quando insorge l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile

I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (articolo 1 legge 68/99) nella seguente misura (prevista dall’articolo 3 legge 68/99):

 

Numero di addetti

Quota d'obbligo d'assunzione

15 - 35 dipendenti

un lavoratore con disabilità

36 - 50 dipendenti

due lavoratori con disabilità

Piu' di 50 dipendenti

7% dei lavoratori occupati

Da 51 a 150 dipendenti

7% dei lavoratori occupati e 1 lavoratore appartenente alle seguenti categorie: vedove, orfani, e profughi

Piu' di 150 dipendenti

7% dei lavoratori occupati e l’1% di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: vedove, orfani, e profughi

Le aziende che contano più di 50 dipendenti su base nazionale (dislocati in più province) calcolano la quota d’obbligo applicando l’aliquota del 7% al numero dei dipendenti impiegati in ogni provincia.

Modalità per l’assolvimento dell’obbligo previste dalla legge 68/99

I datori di lavoro possono assumere i lavoratori con disabilità previa richiesta di nulla-osta rilasciato dal servizio Collocamento mirato. Sono inoltre tenuti a comunicare, al Collocamento mirato, la data di inizio del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l'assunzione.

Modalità di assunzione

Per chiamata nominativa: le aziende del territorio possono richiedere al servizio un elenco degli iscritti e selezionare direttamente il lavoratore con disabilità da inserire nel proprio organico.

Avviamento numerico: Il servizio Collocamento mirato può procedere all’avviamento numerico obbligatorio (articolo 7 legge 68/99). L’avviamento viene fatto verso quelle aziende che non hanno ottemperato agli obblighi di competenza della quota di riserva.

Convenzione ex articolo 11 comma 1 legge 68/99

Le imprese possono stipulare con il servizio Collocamento mirato la Convenzione ex articolo 11 legge 68/99 per i datori di lavoro privati che ha come oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge 68/99.

In particolare la Convenzione art. 11 legge 68/99 ha lo scopo di instaurare un valido rapporto di collaborazione tra le parti sociali, di determinare i tempi e le modalità di assunzioni dei lavoratori con disabilità e di inserire soggetti con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo produttivo ordinario (articolo 11 comma 4 legge 68/99).

Convenzioni ex articolo 12 legge 68/99

La Convenzione ex articolo 12 della legge 68/99 e del decreto del Presidente della Repubblica 33/2000 prevede la possibilità per il servizio Collocamento mirato di stipulare delle particolari Convenzioni con i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione di persone con disabilità, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 381/91 e con i lavoratori con disabilità professionisti anche se operanti con ditta individuale.

Le persone con disabilità assunte dalle aziende, possono così essere inseriti temporaneamente nell’organico della cooperativa sociale o nella ditta del libero professionista, verso cui il datore di lavoro si obbliga ad affidare delle commesse di lavoro e hanno l’obbligo del rientro in azienda allo scadere della Convenzione.

Convenzioni ex articolo 14 decreto legislativo 276/03

Le imprese possono conferire commesse di lavoro alle cooperative sociali che a loro volta assumono, per la durata della convenzione, persone con disabilità.

In questo modo le aziende possono ottemperare agli obblighi di assunzione secondo quanto previsto dalla legge 68/99.

Il servizio Collocamento mirato ha il compito di verificare il rispetto degli obblighi assunti dalle parti e individuare le persone da inserire in cooperativa nel rispetto della graduatoria.

Al termine della convenzione, la persona con disabilità ritorna in carico al servizio.

Provvedimenti di esonero

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l’intera percentuale di soggetti con disabilità prevista, possono richiedere al servizio Collocamento mirato di essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione

I datori di lavoro devono presentare una domanda corredata da una relazione in cui vengano indicate le ragioni per le quali viene richiesto l’esonero (pericolosità, faticosità, mobilità territoriale, etc…)

L’ufficio, verificato il sussistere delle motivazioni presentate, può concedere l’esonero parziale.

I datori di lavoro devono, a questo punto, versare sul Fondo Regionale per l’occupazione una somma pari a € 39,21 per ciascun lavoratore con disabilità non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.

La percentuale massima di esonero è pari al 60% della quota di riserva; per i datori di lavoro operanti nel settore del trasporto privato e nel settore della vigilanza e sicurezza tale percentuale può essere elevata all’80%.

Provvedimenti di sospensione degli obblighi di assunzione di persone con disabilità

La sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è prevista dall’articolo 3, comma 5 della legge 68/99 e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 333/2000. E’ concessa dai servizi competenti qualora il datore di lavoro stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale. Le ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali, originariamente previste dalla legge 68/99, sono state progressivamente ampliate ed attualmente sono costituite da:

  • cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione,  conversione aziendale o durante le procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Si tratta delle ipotesi previste dagli articoli 1 e 3 della legge 223/91 riformata dal decreto legislativo 148/2015 emanato in attuazione della legge 183/2014 (Jobs Act);
  • ricorso ai fondi di solidarietà di settore, per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I fondi di solidarietà, previsti originariamente dall’articolo 2, comma 28, della legge 662/96, sono stati riformati prima dalla legge 92/2012 e poi dal decreto legislativo 148/2015 . Il Ministero del Lavoro con gli interpelli 38/2008 e 44/2009 ha esteso la sospensione alle aziende che ricorrono al fondo di solidarietà del settore credito e credito cooperativo;
  • cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, con le stesse modalità previste per il normale intervento integrativo salariale (interpello 10/2012);
  • contratti di solidarietà difensivi stipulati per riduzioni dì orario e diretti ad evitare, in tutto od in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Si tratta dei contratti di solidarietà che rientrano nel campo di applicazione della CIGS. Anche la disciplina dei contratti di solidarietà difensivi o di tipo A previsti dall’articolo 1 del decreto legge 726/84 convertito con modificazioni dalla legge 863/84 è stata riformata dal decreto legislativo 148/2015 che ha anche cancellato, con l’abrogazione dell’articolo 5 del decreto legge 148/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 236/93, i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS che pure potevano godere della sospensione degli obblighi; 
  • apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo (articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91);
  • procedure incentivanti l’esodo, previste dall’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della legge 92/2012 attivabili per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che intendono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con proprio personale dipendente al quale mancano non più di quattro anni al raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia od anticipato (circolare Ministero del Lavoro 22/2014);
  • assunzione da parte dell’impresa di lavoratori che percepiscono indennità di sostegno al reddito quali cassa integrazione, o altra indennità legata allo stato di disoccupazione. Si rileva che questa causa di sospensione non è prevista dalla legge ma è stata introdotta dalla circolare del Ministero del Lavoro 2/2010;
  • cassa integrazione guadagni ordinaria (circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2/2010). Con la circolare 2/2010, il Ministero del Lavoro, tenuto conto del particolare momento di crisi economica, “rimette ai servizi competenti l’opportunità di individuare strumenti compatibili” per fronteggiare ulteriori situazioni di difficoltà occupazionale, che pur non essendo contemplate dalla norma come cause di sospensione dell’obbligo di riserva, ugualmente rendono inattuabile un immediato assolvimento dell’obbligo, come nelle ipotesi di intervento della cassa integrazione guadagli ordinaria. Pertanto, la cassa integrazione guadagni ordinaria non sospende gli obblighi occupazionali in tutte le Regioni.

 

La sospensione opera:

  • per la durata degli interventi, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga;
  • in proporzione alla quantità di orario ridotto integrato e limitatamente all’ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di contratti di solidarietà e ricorso al fondo di solidarietà;
  • in proporzione al numero dei lavoratori per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto, per tutta la durata della procedura e per il singolo ambito provinciale nelle ipotesi di ricorso alle procedure incentivanti l’esodo di cui all’articolo 4 della legge 92/2014;
  • per la durata della procedura e su tutto il territorio nazionale in caso di  mobilità. La sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sezione lavoro, 16 maggio 2011, n. 10731) conferma che in caso di mobilità non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale nella legge 68/99. Il Ministero del Lavoro con circolare 2/2010 e nota prot. 0003615 del 13 marzo 2012 ribadisce che la procedura di mobilità sospende gli obblighi a livello nazionale in quanto non viene precisata la limitazione all’ambito provinciale a differenza di quanto previsto per le altre ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali. Nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti la sospensione, decorre dal momento in cui è stata aperta la procedura di mobilità (con l’invio della comunicazione alle RSU, alle RSA ed alle organizzazioni di categoria). Nel caso in cui la procedura di mobilità si concluda con almeno cinque licenziamenti, la sospensione è estesa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione (6 mesi).
  • per tutto il tempo per il quale il lavoratore percepisce indennità di sostegno al reddito e nel singolo ambito provinciale in caso di assunzione da parte dell’impresa di lavoratori che percepiscono indennità di sostegno al reddito.


Cessazione della sospensione

La sospensione dell’obbligo di assunzione cessa contestualmente al venir meno della situazione che l’ha originata, con conseguente ripristino dell’obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi competenti.

Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.


 
Sospensione per altre categorie protette

La sospensione degli obblighi occupazionali può riguardare anche i lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 (articolo 4, comma 4 del decreto del presidente della Republica 333/2000).
 


Modalità di accesso alla sospensione dell’obbligo di assunzione

La sospensione degli obblighi di assunzione opera automaticamente. Pertanto, per usufruire della sospensione, il datore di lavoro privato deve inviare ai servizi competenti una semplice comunicazione corredata dalla copia del provvedimento amministrativo che ammette l’impresa a uno dei trattamenti previsti come causa di sospensione o delle lettere formali dell’azienda di apertura della procedura, nel caso di mobilità e di licenziamento collettivo.
L’articolo 18 del decreto legge 5/2012 (Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 35/2012, ha innovato l’articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 333/2000 prevedendo la seguente procedura:

  • le imprese che hanno una o più unità produttive in una stessa provincia invieranno la comunicazione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa;
  • in caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa istruisce la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa.

In attesa del provvedimento amministrativo di ammissione a fruire degli ammortizzatori sociali, l’azienda può chiedere al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale, la concessione della sospensione degli obblighi in via transitoria.
Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Molti Centri per l’Impiego hanno predisposto appositi moduli per la comunicazione di sospensione degli obblighi di assunzione e per la domanda di concessione della sospensione temporanea. 

 

Sanzioni articolo 15, comma 4, legge 68/99

I datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla legge 68/99 sono soggetti alle sanzioni contemplate dall’articolo 15 della legge 68/99.

Il mancato adeguamento agli obblighi di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo) comporta la sanzione amministrativa di € 196,05 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso.

Contatti

Collocamento mirato e fasce deboli

Corso Matteotti, 3 – 23900 Lecco - quarto piano

Indirizzo Corso Matteotti, 3 – 23900 Lecco - quarto piano
Segreteria 0341 295532
Segreteria 0341 295533

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Pagina aggiornata il 26/08/2024, 13:52

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