Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 100 del 3 agosto 2026, l’importo del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 68/99 è stato adeguato da 39,21 a 44,32 euro, per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge 68/1999, la sanzione amministrativa prevista per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato è determinata in misura pari a cinque volte il nuovo importo del contributo esonerativo.
L’importo modificato sarà applicato dal 1° gennaio 2027.