Congedo di paternità

Definizione:
Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto ai padri lavoratori, con l’obiettivo di una più equa ripartizione delle responsabilità di cura e assistenza tra uomini e donne e favorire l’instaurarsi del legame tra padre e figlio.

Destinatari:

  • Tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici, agricoli a tempo determinato, i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Non beneficiano dell’astensione obbligatoria i padri:

  • iscritti alla gestione separata
  • lavoratori autonomi
  • che abbiano un lavoro autonomo dello spettacolo.

Durata:

La durata complessiva dell’astensione obbligatoria è di 10 giorni, a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto.

Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero dei figli nati.

Il congedo di paternità obbligatorio può essere usufruito negli stessi giorni del congedo di maternità fruiti dalla madre.

È compatibile con il congedo di paternità alternativo (ma non nelle stesse giornate), in quanto va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, ad esso.

Congedo di paternità alternativo: prevede la possibilità per il padre lavoratore di sostituire la madre nell’accudimento del neonato, nei casi di morte o malattia grave della madre, affidamento esclusivo al padre e abbandono.

Può essere usufruito nel periodo di congedo obbligatorio dopo il parto, o per una parte di esso, se la madre ne ha già parzialmente usufruito.

Il congedo di paternità alternativo è stato esteso anche ai padri lavoratori autonomi e liberi professionisti (artt. 15 e 18 D.lgs. 80/2015)

Valore economico:

  • I giorni di congedo obbligatorio del padre sono indennizzati dall’INPS al 100% della retribuzione, e sono validi ai fini previdenziali.

Sanzioni:

Il D.lgs. 105/2022 ha previsto sanzioni amministrative per i datori di lavoro che impediscano ai lavoratori di usufruire correttamente e liberamente del diritto al congedo di paternità.Un’altra importante novità riguarda la possibilità, in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre entro il primo anno di vita del bambino, di accedere alla NASpI qualora abbia usufruito del congedo di paternità obbligatorio e/o facoltativo, come indicato dalla Circolare INPS 20 marzo 2023, n. 32.

Riferimenti normativi:

  • Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”
  • Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”
  • Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

Per ulteriori informazioni su congedi e modalità di presentazione della domanda:

Portale INPS - Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti

Portale INPS - Congedo di paternità obbligatorio

INPS Notizie - Dimissioni lavoratori padri: accesso alla NASpI

Ultimo aggiornamento

Fri Oct 10 10:31:58 CEST 2025

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