Congedo di paternità
Definizione:
Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis Dl.gs. n.151/2001) è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto ai padri lavoratori, con l’obiettivo di una più equa ripartizione delle responsabilità di cura e assistenza tra uomini e donne e favorire l’instaurarsi del legame tra padre e figlio.
Destinatari:
Tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici, agricoli a tempo determinato, i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Durata:
La durata complessiva dell’astensione obbligatoria è di 10 giorni (20 giorni in caso di parto plurimo), a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto.
Può essere usufruito negli stessi giorni del congedo di maternità fruiti dalla madre.
Valore economico:
Per i giorni di congedo obbligatorio il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione
ATTENZIONE: Il Congedo di paternità alternativo (art. 28) è un’astensione dal lavoro riconosciuta al padre lavoratore, per la durata residua del congedo di maternità (5 mesi), solo in funzione della morte, grave infermità o abbandono del figlio da parte della madre.
E’ compatibile con il congedo di paternità obbligatorio ma non nelle stesse giornate.
Novità:
Come chiarito dalla Circolare INPS 20 marzo 2023, n. 32 in caso di dimissioni volontarie entro il primo anno di vita del bambino, il lavoratore padre può accedere alla NASpI, qualora abbia usufruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo.
Si ricorda che le dimissioni rese nel periodo tutelato, sono efficaci solo a seguito di convalida presso l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL).
Per ulteriori informazioni o per accedere ai servizi competenti:
Normativa, disciplina:
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla maternità e paternità)
- Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (Attuazione direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori)
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)