Congedo di maternità

Definizione:
È il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti. È obbligatorio, in quanto diritto indisponibile della lavoratrice a cui non può in alcun caso rinunciare.

Destinatari:

  • Lavoratrici dipendenti, apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti, lavoratrici agricole, addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici a domicilio, lavoratrici che svolgono lavori socialmente utili (LSU) o attività di pubblica utilità (APU) e dipendenti della pubblica amministrazione.
  • Lavoratrici disoccupate o sospese, purché non siano trascorsi più di 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato (c.d. periodo di “protezione assicurativa”), oppure percepiscano l’indennità di disoccupazione (NASpI) anche se sono trascorsi più di 60 giorni dalla cessazione del lavoro.

Durata:

La durata complessiva dell’astensione obbligatoria è di 5 mesi, e decorre dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai 3 mesi successivi (congedo obbligatorio).

Il Testo Unico sulla Maternità e Paternità ha previsto la possibilità, per la lavoratrice, di usufruire di altre modalità di astensione dal lavoro:

  • Congedo flessibile: consente di posticipare l’astensione fino al mese precedente la data presunta del parto usufruendo, di conseguenza, di un mese di congedo in più dopo il parto. Questo tipo di congedo può essere utilizzato previo parere di un medico specialista del SSN e del medico del lavoro, dove previsto, che attesti che tale scelta non arrechi danno al nascituro. 
  • Congedo anticipato: può essere autorizzato anche dai primi giorni di gestazione nel caso in cui:
      • vi siano patologie correlate alla gravidanza, certificate dal medico
      • la lavoratrice svolge lavori pericolosi e nocivi e non può essere adibita ad altra mansione.
  • Congedo dopo il parto: la legge di bilancio 2019 ha previsto la facoltà per la lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso. Tale facoltà è concessa a condizione che il medico specialista del SSN e il medico del lavoro attestino che tale scelta non arrechi danno alla salute della gestante del nascituro.
  • Congedo prolungato: la sentenza della Corte Costituzionale n. 972/1988 ha previsto la possibilità di usufruire di un periodo di astensione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto, beneficiando delle stesse condizioni retributive del congedo obbligatorio, ma solo nel caso in cui la lavoratrice svolga lavori particolarmente nocivi.

In caso di parto plurimo, il congedo di maternità non si moltiplica per il numero dei figli.

Valore economico:

  • Il congedo obbligatorio è pari all’80% della retribuzione, ma la quasi totalità della contrattazione collettiva prevede l’integrazione al 100% della retribuzione.
  • Il periodo del congedo obbligatorio è considerato a tutti gli effetti come periodo di lavoro e, pertanto, durante il congedo maturano le ferie, la tredicesima mensilità ed eventuali miglioramenti contrattuali ottenuti in tale periodo di astensione dal lavoro.
  • I periodi di congedo obbligatorio sono accreditati figurativamente e sono validi ai fini del diritto e della misura della pensione.

Riferimenti normativi:

  • Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”
  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg

Per ulteriori informazioni su congedi e modalità di presentazione della domanda:

Portale INPS - Congedi di maternità e paternità

Portale INPS - Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti

Ultimo aggiornamento

Fri Oct 10 10:30:01 CEST 2025

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