Congedo di maternità

Definizione: 

È il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti, durante la gravidanza e il puerperio. 

E’ obbligatorio, in quanto diritto indisponibile della lavoratrice a cui non può in alcun caso rinunciare. 

Il congedo spetta anche nei casi di adozione o affidamento. 

Destinatari: 

Lavoratrici dipendenti, apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti, lavoratrici agricole, addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici a domicilio, lavoratrici che svolgono lavori socialmente utili (LSU) o attività di pubblica utilità (APU), dipendenti della pubblica amministrazione, lavoratrici disoccupate o sospese.  

In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre e affidamento esclusivo del figlio al padre, è riconosciuto il congedo di paternità alternativo. 

Durata: 

L’art.16 del D.lgs. n.151/2001 prevede il divieto di lavoro 

  1. durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (c.d. congedo pre partum) 
  1. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; 
  1. durante i 3 mesi dopo il parto (c.d. congedo post partum); 
  1. durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di 5 mesi 

Flessibilità del congedo: è possibile astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, previa attestazione da parte del medico specialista del S.S.N. e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

Interdizione anticipata: è possibile anticipare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro rispetto ai 2 mesi antecedenti al parto, su disposizione dell’autorità sanitaria competente (in caso di gravidanza a rischio) oppure dell’Ispettorato territoriale del lavoro (in caso di mansioni incompatibili con la gravidanza). 

Valore economico: 

Il periodo di congedo obbligatorio, che è considerato a tutti gli effetti come periodo di lavoro (ad es. per maturazione ferie e istituti vari), è pari all’80% della retribuzione, integrabile dalla contrattazione collettiva. 

Novità: 

La Legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, previa attestazione da parte del medico specialista del S.S.N. e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

Per ulteriori informazioni o per accedere ai servizi competenti: 

Normativa, disciplina: 

Ultimo aggiornamento

Mon Feb 16 16:51:10 CET 2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri