Congedo di maternità
Definizione:
È il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti, durante la gravidanza e il puerperio.
E’ obbligatorio, in quanto diritto indisponibile della lavoratrice a cui non può in alcun caso rinunciare.
Il congedo spetta anche nei casi di adozione o affidamento.
Destinatari:
Lavoratrici dipendenti, apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti, lavoratrici agricole, addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici a domicilio, lavoratrici che svolgono lavori socialmente utili (LSU) o attività di pubblica utilità (APU), dipendenti della pubblica amministrazione, lavoratrici disoccupate o sospese.
In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre e affidamento esclusivo del figlio al padre, è riconosciuto il congedo di paternità alternativo.
Durata:
L’art.16 del D.lgs. n.151/2001 prevede il divieto di lavoro:
- durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (c.d. congedo pre partum)
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i 3 mesi dopo il parto (c.d. congedo post partum);
- durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di 5 mesi
Flessibilità del congedo: è possibile astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, previa attestazione da parte del medico specialista del S.S.N. e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Interdizione anticipata: è possibile anticipare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro rispetto ai 2 mesi antecedenti al parto, su disposizione dell’autorità sanitaria competente (in caso di gravidanza a rischio) oppure dell’Ispettorato territoriale del lavoro (in caso di mansioni incompatibili con la gravidanza).
Valore economico:
Il periodo di congedo obbligatorio, che è considerato a tutti gli effetti come periodo di lavoro (ad es. per maturazione ferie e istituti vari), è pari all’80% della retribuzione, integrabile dalla contrattazione collettiva.
Novità:
La Legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, previa attestazione da parte del medico specialista del S.S.N. e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Per ulteriori informazioni o per accedere ai servizi competenti:
Normativa, disciplina:
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla maternità e paternità)