Convalida dimissioni/risoluzione consensuale di genitore (lavoratrice/lavoratore) di bambino fino a tre anni

Cos'è? 

La convalida è il provvedimento dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) che rende efficaci le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate al datore di lavoro da lavoratrici madri/lavoratori padri durante i primi tre anni di vita del figlio. 

 Si tratta di una maggiore tutela in ragione della particolare condizione di neogenitori, che si sostanzia in un colloquio con un funzionario dell'ITL volto alla verifica della genuinità della volontà di risoluzione del rapporto di lavoro. 

 A chi è rivolto?

  • lavoratrice durante il periodo di gravidanza 
  • lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento) 

Come funziona? 

La convalida viene rilasciata, su richiesta del lavoratore/della lavoratrice, a seguito di un colloquio diretto, in presenza o online, con un funzionario dell'ITL competente (in base alla provincia corrispondente al luogo di residenza del lavoratore/della lavoratrice o di lavoro). 

Per ulteriori informazioni: 

ITL SEDE DI LECCO – Modalità di contatto per richiesta convalida dimissioni 

Ulteriori tutele e strumenti 

Ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 151/2001, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento a norma dell’art. 54 (per madre lavoratrice: dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; per padre lavoratore: in caso di fruizione del congedo di paternità, obbligatorio o alternativo, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino) la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento e non sono tenuti al preavviso. 

Per ulteriori informazioni:  

INPS Notizie - Dimissioni lavoratori padri: accesso alla NASpI 

Con Nota n. 14744 del 13/10/2025 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di convalida delle dimissioni per le madri e i padri durante il periodo protetto, stabilendo, in particolare, che tale obbligo si estende anche durante il periodo di prova, sia nei contratti a tempo determinato che indeterminato. 

Normativa di riferimento 

  • D.Lgs. n. 105 del 2022: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza 
  • INPS Circolare n. 94 del 12/05/2015, paragrafo 2.2: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) – Requisiti – Dimissione nel periodo tutelato di maternità  
  • INPS Circolare n. 32 del 20-03-2023: Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità 
  • Nota MLPS n. 14744 del 13/10/2025: Convalida delle dimissioni (art. 55, comma 4, d.lgs. 151/2001) nel periodo di prova 
Ultimo aggiornamento

Mon Oct 27 12:12:45 CET 2025

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